La Corte d’Appello di Bologna conferma l’estensione del diritto all’immagine alle opere d’arte: il caso del Duca d’Este

31 Ottobre 2024

La tendenza della giurisprudenza italiana al riconoscimento di un vero e proprio diritto all’immagine in capo alle opere d’arte ha visto una recente ulteriore conferma nella sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1792 del 24 settembre 2024. La Corte ha infatti – parzialmente – confermato la decisione di primo grado del Tribunale di Bologna, che accoglieva la richiesta da parte del Ministero della Cultura italiano di condanna di un’azienda produttrice di aceto balsamico di Modena per l’indebito utilizzo dell’immagine del celebre ritratto del Duca Francesco I d’Este, realizzato tra il 1638 ed il 1639 dal pittore Diego Velázquez, affidato alle cure della Galleria Estense di Modena.

In particolare, il Ministero della Cultura ha convenuto in giudizio la società che in assenza della necessaria autorizzazione amministrativa e senza versare il canone previsto dalla normativa di riferimento sfruttava l’immagine del dipinto come marchio apposto sui propri prodotti.

La decisione in questione valorizza le disposizioni di cui agli artt. 106, 107 e 108 del D.lgs. n. 42/2004 (cd. “Codice dei Beni Culturali” ovvero, di seguito “C.B.C.”). In particolare, l’articolo 106 C.B.C. prevede che gli enti territoriali e le istituzioni culturali possano richiedere canoni di concessione per consentire l’uso e la riproduzione dei beni culturali che essi hanno in affidamento, e comunque debbano valutare se tali usi sono compatibili con la finalità culturale di tali opere d’arte (disposizione già applicata in diverse decisioni, tra cui Trib. Firenze del 20 aprile 2023, commentata qui, e Trib. Venezia 17 novembre 2022, commentata qui).

I requisiti di legge appena richiamati sono posti a tutela dell’immagine dei beni culturali, al fine di prevenire danni al valore culturale dagli stessi espresso. Secondo la Corte d’Appello di Bologna infatti “al pari del diritto della persona disciplinato dall’art. 10 c.c., può sicuramente configurarsi un diritto all’immagine con riferimento ad un bene culturale in considerazione del suo valore collettivo, che trova il proprio fondamento normativo in un’espressa previsione legislativa ovvero negli artt. 107 e 108 del D.lgs. n. 42/2004, norme di diretta attuazione dell’art. 9 della Costituzione (C. Cost. n. 194/2013), oltre che nei numerosi espressi richiami nello stesso codice al diritto all’immagine e al decoro del bene culturale (artt. 45 co. 1, 49 co. 1 e 2, 52 co. 1-ter, 96, 120 co. 2).” (enfasi aggiunte).

Rigettando la tesi proposta dalla convenuta, i giudici emiliani hanno poi chiarito che la legge non opera alcuna distinzione tra bene culturale inteso come bene materiale ovvero immateriale, fornendo una interpretazione ampia del termine “riproduzione”, che si collega direttamente all’immagine e si sostanzia non solo nella forma esteriore degli oggetti corporei ma anche nella forma impressa su un supporto digitale.

La decisione in commento si aggiunge così alla già numerosa e consolidata giurisprudenza in applicazione delle disposizioni del Codice dei Beni Culturali, da tenere in considerazione da parte di chiunque voglia sfruttare il patrimonio culturale italiano.

AUTORI

Fabrizia Di Gennaro

EXPERTISE