Dal 19 luglio 2026 stop alla distruzione degli invenduti nell’Unione europea: il Regolamento (UE) 2024/1781 segna il passaggio dal fast fashion alle politiche di economia circolare

20 Luglio 2026

1. Abstract

Il Regolamento (UE) 2024/1781 (c.d. ESPR – Ecodesign for Sustainable Products Regulation) istituisce un quadro per la definizione di requisiti di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili introducendo, tra le proprie disposizioni più innovative, un sistema volto a prevenire e limitare la distruzione dei prodotti di consumo invenduti.

Il divieto, applicabile agli operatori economici di maggiori dimensioni a decorrere dal 19 luglio 2026, è destinato a incidere in modo particolare sul settore della moda e, più in generale, sulla gestione delle eccedenze di magazzino e dei resi.

2. Il quadro normativo di riferimento

Il Regolamento (UE) 2024/1781 si inserisce nel più ampio processo europeo di transizione verso un’economia circolare e sostenibile. Esso non si limita a prevedere requisiti di progettazione ecocompatibile, ma interviene sull’intero ciclo di vita dei prodotti, dalla progettazione alla produzione, dall’immissione sul mercato sino alla gestione delle scorte, dei resi e della fase finale di utilizzo.

2.1 L’ambito soggettivo

La disciplina riguarda gli «operatori economici», nozione che, nel sistema dell’ESPR, comprende i diversi soggetti che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione del prodotto.

L’applicazione del divieto è graduata in funzione delle dimensioni dell’impresa:

  • le grandi imprese sono assoggettate al divieto dal 19 luglio 2026;
  • le medie imprese vi saranno assoggettate dal 19 luglio 2030;
  • le microimprese e le piccole imprese sono, in linea di principio, escluse dall’applicazione del divieto.

2.2 L’ambito oggettivo: un primo nucleo di prodotti ad alto impatto ambientale

Ai sensi dell’art. 2, punto 37, del Regolamento, per «prodotto di consumo invenduto» si intende qualsiasi prodotto di consumo che non sia stato venduto, comprese le eccedenze, le scorte in eccesso e le giacenze prive di prospettive di vendita, nonché i prodotti restituiti dal consumatore nell’esercizio del diritto di recesso.

Il divieto applicabile dal 19 luglio 2026 non riguarda, tuttavia, tutti i prodotti di consumo invenduti bensì – come previsto dall’art. 25 – quelli dell’Allegato VII, che individua, nella sua formulazione originaria, essenzialmente prodotti di abbigliamento, accessori di abbigliamento e calzature.

La scelta del legislatore europeo riflette il particolare impatto ambientale del settore tessile e della moda, nel quale la sovrapproduzione, la stagionalità delle collezioni, la rapida obsolescenza commerciale, la gestione dei resi e talune strategie di posizionamento del marchio possono rendere economicamente preferibile la distruzione rispetto al riutilizzo, alla rivendita o alla donazione.

Non si tratta peraltro di un elenco necessariamente definitivo in quanto la Commissione è autorizzata a modificare l’Allegato VII mediante atti delegati, includendovi ulteriori categorie di prodotti.

2.3 Le deroghe al divieto

L’art. 25, par. 5, del Regolamento, prevede specifiche deroghe al divieto di distruzione, tra cui quelle riferite a esigenze di tutela della salute, dell’igiene e della sicurezza, alla non conformità o inidoneità del prodotto, alla violazione di diritti di proprietà intellettuale e ai casi in cui la distruzione rappresenti l’opzione a minore impatto ambientale, per i quali lo smaltimento rimane obbligatorio in forza della normativa applicabile.

2.4 Gli obblighi di trasparenza e rendicontazione

Gli operatori economici saranno tenuti a rendere pubbliche informazioni relative ai prodotti invenduti scartati, indicando quantità, peso, ragioni dello scarto e modalità di trattamento. Tale obbligo di trasparenza è strumentale sia al controllo dell’applicazione del divieto sia alla raccolta di dati che la Commissione potrà utilizzare per l’eventuale adozione di misure più stringenti.

2.5 Il regime sanzionatorio

L’art. 74 del Regolamento demanda agli Stati membri la definizione delle sanzioni applicabili alle relative violazioni, imponendo che esse siano effettive, proporzionate e dissuasive.

3. Le implicazioni per gli operatori economici

Le imprese interessate dovranno predisporre un sistema organizzativo capace di prevenire la formazione delle eccedenze e di documentare l’intero percorso decisionale relativo ai prodotti invenduti. In particolare, la compliance dovrà tradursi in procedure interne di tracciamento degli stock, classificazione dei resi, verifica dello stato dei prodotti, documentazione delle decisioni di scarto e selezione di partner per riparazione, ricondizionamento, donazione o rivendita.

4. Conclusioni

L’ESPR inaugura una forma di regolazione preventiva della circolarità, nella quale progettazione, produzione, logistica, gestione delle scorte, informazione e responsabilità ambientale confluiscono in uno statuto unitario del prodotto sostenibile.

Il diritto europeo non si limita più a disciplinare il momento in cui il bene diventa rifiuto, ma interviene a monte, imponendo agli operatori di prevenire la necessità stessa della distruzione e di riesaminare le modalità con cui programmano la produzione, gestiscono le eccedenze, trattano i resi e organizzano i canali di riutilizzo.

AUTORI

Claudia Racco

Associate

EXPERTISE