Il suono dell’esclusiva: marchi sonori e tutela dell’identità nell’era dell’IA generativa

18 June 2026

“Sono Giusy Ferreri”. Con questa breve registrazione vocale, depositata come marchio sonoro presso l’EUIPO[1], la cantante ha scelto di affidare agli strumenti della proprietà industriale la tutela di uno degli elementi più caratteristici della propria identità professionale: la voce.

Questa iniziativa riflette l’evoluzione dei segni non convenzionali in chiave di valorizzazione economico-professionale inserendosi in un contesto più ampio in cui artisti, creator e personaggi pubblici ricorrono sempre più frequentemente agli strumenti della proprietà intellettuale per fronteggiare sfruttamenti commerciali non autorizzati, dinamiche di viralità incontrollata e utilizzi indebiti legati all’intelligenza artificiale.

Oltre a Giusy Ferreri, nel 2026 anche il doppiatore Luca Ward ha depositato presso l’EUIPO la registrazione della propria voce come marchio sonoro[2] per prevenire possibili clonazioni vocali e utilizzi non autorizzati mediante sistemi di IA[3]. Nell’anno precedente, l’attore Raoul Bova ha depositato i marchi denominativi “OCCHI SPACCANTI”[4] e “Buongiorno essere speciale dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti”[5], espressioni divenute virali a seguito della diffusione online di alcuni messaggi vocali privati riconducibili alla sua persona. Anche questa operazione si presentava come una possibile risposta alla continua circolazione e allo sfruttamento commerciale di espressioni associate a un episodio di esposizione mediatica indesiderata.[6]

Si tratta di iniziative che, naturalmente, non si limitano al contesto europeo. Anche la popstar Taylor Swift, negli Stati Uniti, ha depositato presso l’USPTO domande di registrazione aventi ad oggetto due clip sonore e una rappresentazione della propria immagine sul palco. Alla base della scelta dell’artista ci sarebbero ancora una volta le crescenti esigenze di tutela rispetto a utilizzi non autorizzati della sua voce e della sua immagine nell’ambito di sistemi di IA generativa e fenomeni di deepfake[7].

In questo scenario la registrazione della voce come marchio sonoro evidenzia come elementi un tempo considerati meri attributi della persona – una voce, un’espressione associata a un individuo – stiano progressivamente acquisendo il valore di veri e propri asset immateriali, suscettibili di tutela e valorizzazione.

L’ascesa dei deepfake vocali

Negli ultimi anni, le tecnologie di voice cloning hanno registrato un significativo avanzamento, consentendo la riproduzione artificiale della voce con elevati livelli di realismo anche a partire da quantità limitate di materiale audio utilizzato per l’addestramento dei modelli. Questi strumenti, oltre a trovare applicazione in ambiti legittimi, dall’accessibilità digitale alla produzione audiovisiva, hanno tuttavia favorito l’emersione di fenomeni problematici, tra cui la diffusione di deepfake vocali, l’imitazione non autorizzata di artisti e personaggi pubblici e forme di indebito sfruttamento economico dell’identità personale.

Il marchio sonoro si sta quindi progressivamente affermando come strumento di tutela dell’identità vocale in risposta a questa evoluzione tecnologica.

Il marchio sonoro come strumento di tutela

Con l’eliminazione del requisito della rappresentazione grafica ad opera della Direttiva (UE) 2015/2436, la normativa europea ha ampliato la registrabilità dei segni, includendo anche i segni sonori, purché rappresentati secondo i criteri di chiarezza, precisione e oggettività elaborati a livello europeo.

In questo quadro, la registrazione di un marchio sonoro rientra tra i segni non convenzionali tutelabili ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1001 e del d.lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale, “CPI”), in quanto funzionali allo svolgimento della funzione distintiva quale indicatore di origine imprenditoriale. Il marchio sonoro rappresenta uno strumento per la tutela di elementi potenzialmente rilevanti per la riconoscibilità professionale e la costruzione del brand e può assumere rilievo per gli operatori dell’economia digitale (ad es. conduttori, podcaster, speaker e influencer) nei casi in cui la voce sia idonea a svolgere una funzione distintiva nel mercato.

I limiti della protezione offerta dal marchio

Occorre tuttavia evitare di attribuire al marchio sonoro una portata eccessivamente estesa. La registrazione di una voce non equivale infatti all’acquisizione di un diritto esclusivo assoluto sulle caratteristiche vocali di una persona. La tutela offerta dal marchio resta infatti circoscritta al segno registrato e alla sua funzione distintiva. Come per ogni altro marchio, l’oggetto della protezione è il segno così come depositato: nel caso di una registrazione vocale, la tutela riguarda quindi la specifica sequenza sonora e il suo impiego quale indicatore dell’origine commerciale di prodotti o servizi.

Pertanto, non ogni utilizzo di una voce sintetica o di una sua imitazione è automaticamente riconducibile a una violazione del marchio, essendo necessario verificare in concreto la sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2017/1001 e dell’art. 20 CPI, avuto riguardo al grado di somiglianza tra i segni, al contesto d’uso e all’idoneità di tale uso a incidere sulla funzione di indicazione di origine del marchio.

In questa prospettiva, la gestione dei fenomeni di deepfake richiede un approccio multilivello. Accanto agli strumenti della disciplina dei marchi, assumono rilievo i diritti della personalità, la tutela dell’immagine e dell’identità personale, le norme in materia di concorrenza sleale, nonché la disciplina contrattuale relativa all’utilizzo e allo sfruttamento di contenuti e registrazioni vocali. Il marchio sonoro si inserisce quindi in un più ampio ecosistema di tutele, contribuendo a rafforzare la protezione dell’identità professionale nell’ambiente digitale senza esaurirne, da solo, le esigenze di tutela.

Il ruolo della tutela “multilivello”

A questa logica di stratificazione degli strumenti di tutela si affianca il progressivo consolidamento del quadro normativo europeo in materia di intelligenza artificiale. In particolare, il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) introduce specifici obblighi di trasparenza per i sistemi di IA generativa e per i contenuti artificialmente generati o manipolati, prevedendo misure volte a consentire l’identificazione dei deepfake e a rafforzare la tracciabilità dei contenuti c.d. sintetici.[8]

È inoltre sempre più attuale il più ampio dibattito relativo all’utilizzo di opere e contenuti protetti per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale, in cui assumono speciale rilievo le eccezioni in materia di text and data mining, oggetto di un intenso confronto interpretativo in merito ai limiti dell’impiego di contenuti protetti nei processi di addestramento dei sistemi di IA.[9]

La possibilità di replicare digitalmente la voce di artisti e professionisti evidenzia inoltre come le questioni sollevate dall’intelligenza artificiale trascendano la tradizionale tutela autoriale, per investire profili ulteriori, quali l’identità personale, la reputazione e lo sfruttamento economico di attributi individuali che, sebbene non sempre riconducibili alle categorie classiche della proprietà intellettuale, assumono un valore crescente nel contesto digitale.

In assenza di una disciplina europea specificamente dedicata alla tutela dell’identità digitale, la protezione continua quindi a fondarsi su un insieme di strumenti giuridici complementari, che comprendono i diritti della personalità, diritto d’autore, diritto dei marchi, tutela della privacy e rimedi concorrenziali.

Considerazioni finali

Il deposito del marchio sonoro da parte di Giusy Ferreri si inserisce nel più ampio processo di adattamento degli istituti della proprietà intellettuale alle nuove problematiche generate dall’intelligenza artificiale. Pur non configurandosi quale risposta esaustiva al fenomeno dei deepfake, esso evidenzia la tendenza a reinterpretare categorie giuridiche preesistenti alla luce delle nuove forme di sfruttamento digitale dell’identità.

Resta fermo, al contempo, il rilievo degli ulteriori strumenti di tutela offerti dall’ordinamento, i quali, per oggetto e funzione, appaiono in molti casi maggiormente idonei a fronteggiare gli usi impropri delle tecnologie di IA.

Per imprese, creator e professionisti si rende quindi necessario valutare strategie di protezione integrate, in un’ottica di tutela preventiva e multilivello.


 

[1] Domanda n. 019353063, depositata il 23 aprile 2026 – https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview/detail/EM500000019353063 

[2] Domanda n. 019316357, depositata il 12 febbraio 2026

[3] https://www.ansa.it/canale_tecnologia/notizie/future_tech/2026/02/25/luca-ward-registra-la-propria-voce-contro-gli-usi-non-autorizzati_e55234d0-00fa-4254-ae64-233913835b45.html

[4] Domanda n. 302025000125824, depositata il 5 agosto 2025 presso l’UIBM e domanda n. 019232899, depositata il 14 agosto 2025 presso l’EUIPO

[5] Domanda n. 302025000125731, depositata il 5 agosto 2025 presso l’UIBM e domanda n. 019232900, depositata il 14 agosto 2025

[6] https://www.fanpage.it/spettacolo/personaggi/perche-raoul-bova-ha-depositato-il-marchio-occhi-spaccanti-dellaudio-con-martina-ceretti-diffuso-da-corona/

[7] https://www.bbc.com/news/articles/crm1mygrmv2o

[8] Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull’intelligenza artificiale)

[9] D.lgs. 8 novembre 2021, n. 177, recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, che ha introdotto nella legge 22 aprile 1941, n. 633, gli artt. 70-ter e 70-quater in materia di text and data mining.

AUTHORS

Carlotta Olive

Associate

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