Con provvedimento del 30 aprile 2026, pubblicato solo recentemente (UPC CFI n. 840/2026), la Divisione Locale di Milano del Tribunale Unificato dei Brevetti (UPC) ha chiarito mediante quali modalità è possibile procedere alla notifica dell’atto introduttivo di un giudizio a una società con sede in Cina, al fine di assicurare il rispetto delle esigenze di celerità del sistema UPC (cfr. Preambolo alle Rules of Procedure UPC, par. 7).
In linea generale, infatti, la notifica a società con sede in Cina avviene attraverso i meccanismi previsti dalla Convenzione dell’Aja del 1965[1]. Si tratta, tuttavia, di un percorso spesso lungo e dall’esito non sempre positivo: non sono rari i casi, anche nel sistema UPC, in cui la notifica non si perfeziona, con inevitabili conseguenze sulla durata del giudizio.
La vicenda in commento nasce dall’azione di contraffazione promossa da Guala Pack S.p.A. dinanzi alla Divisione Locale di Milano contro la società cinese LD Packaging (Foshan) Co., Ltd. Mentre era ancora in corso il tentativo di notifica presso la sede cinese della convenuta ai sensi della Convenzione dell’Aja, Guala Pack ha appreso che LD Packaging avrebbe partecipato con un proprio stand alla fiera Interpack di Düsseldorf, importante appuntamento internazionale per il settore del packaging. La pagina dell’espositore preannunciava inoltre la presenza in quella sede dello European Sales Manager della convenuta. L’attrice ha quindi chiesto al Tribunale di poter notificare l’atto direttamente presso lo stand fieristico.
Richiamando la Rule 271.5(a) delle Rules of Procedure UPC, il Tribunale ha ricordato che la notifica può essere eseguita in qualunque luogo, all’interno degli Stati Contraenti, nel quale la società disponga di un “luogo di attività permanente o temporaneo”. Secondo il giudice, tale nozione può comprendere anche uno stand fieristico, purché l’espositore vi svolga un’effettiva attività commerciale.
Nel caso concreto, la annunciata presenza dello European Sales Manager della convenuta è stata ritenuta un indizio sufficiente del fatto che lo stand fieristico fosse destinato allo svolgimento di reali attività di business, quali promozione, raccolta di contatti e, potenzialmente, di ordini. Si è quindi riconosciuto il principio per cui una fiera può costituire un luogo in cui l’impresa esercita concretamente la propria attività, pur se soltanto in via temporanea.
Accertata l’esistenza di una sede temporanea della convenuta in Germania e l’applicabilità delle norme UPC sulla notifica, la Divisione Locale di Milano ha anche individuato la modalità di notifica più adeguata nel diritto processuale tedesco: la consegna diretta dell’atto introduttivo tramite ufficiale giudiziario tedesco (Gerichtsvollzieher), eventualmente assistito da un rappresentante dell’attrice, allo European Sales Manager della società o, in alternativa, al membro più senior del personale della convenuta presente allo stand.
L’ordinanza conferma l’approccio pragmatico dell’UPC: le difficoltà della notifica in Paesi extraeuropei non devono paralizzare il giudizio quando siano disponibili soluzioni alternative efficaci. La notifica in fiera non sostituisce necessariamente il canale ordinario previsto dalla Convenzione dell’Aja, già attivato nel caso di specie, ma può affiancarlo offrendo una via più rapida per assicurare che il convenuto sia effettivamente informato della pendenza della causa.
[1] Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o commerciale.